l'idea brillante della nostra nuova giunta regionale, che sta pensando di disfare i consorzi dei servizi socio assistenziali per fare delle unioni di comuni, ha fatto tornare in auge il comma 28 dell'art. 2 della legge 244/2007, circa la possibilità per i comuni di aderire a più forme associative dello stesso tipo (dal momento che molti comuni che fanno parte del consorzio aderiscono già ad unioni per la gestione associata di altri servizi, es. polizia locale)
mi sono accorta, andando a rileggere la norma, che il testo è stato modificato, rispetto alla formulazione originaria, non solo con riferimento alle scadenze (più volte prorogate) ma anche su un altro aspetto (art. 3 comma 1 ter d.l. 207/2008 convertito, con modificazioni, in legge 14/2009)
2. 28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture,
ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.
cosa vuol dire "unica forma associativa per gestire il medesimo servizio?"
mi pare che in questa nuova formulazione, la norma non abbia alcun significato, posto che è ovvio, credo, che non si possa partecipare a più consorzi o più unioni per gestire lo stesso servizio...inoltre, non si capisce più che senso hanno le deroghe previste dalla stessa norma (servizio idrico integrato, rifiuti e consorzi obbligatori), che avevano un significato nella formulazione precedente, che vietava in linea generale la partecipazione a più forme associative dello stesso tipo (fatte salve, appunto, le fattispecie espressamente previste)
ad oggi, quindi, sembrerebbe possibile aderire ad una unione per la gestione associata del servizio di polizia municipale, ed ad un'altra unione per gestire il servizio tributi...
mi sfugge qualcosa?